[1]Protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisioni e programmi

[2]1. Con il consenso di entrambe le Parti, sara' possibile stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione in materia di Difesa che coinvolgano organi militari e civili, nei termini del presente Accordo. 2. I protocolli aggiuntivi, che saranno negoziati tra le Parti, saranno redatti in conformita' con le procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo senza interferire con le rispettive normative nazionali. 3. I programmi di sviluppo che attueranno il presente Accordo o i relativi protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della difesa del Regno hascemita di Giordania/Quartier generale delle Forze armate giordane, su basi di interesse reciproco, in stretto coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con le Autorita' competenti per la sicurezza per gli aspetti relativi alle informazioni classificate di entrambi i Paesi, per quanto di loro competenza. 4. Il presente Accordo potra' essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite uno Scambio di note, attraverso i canali diplomatici. 5. I protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalita' indicate nell'art. 10 (Entrata in vigore) del presente Accordo.

Testo vigente dal 10 gennaio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-12-21;252~accordo-art11 · fonte del testo