[1]AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI

[2]1. Con il consenso delle Parti, e' possibile stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione in materia di difesa che coinvolgano la partecipazione di organi militari e civili, ai sensi del presente Accordo. 2. I protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti dovranno essere redatti in conformita' alle procedure nazionali e dovranno essere limitati agli scopi del presente Accordo, senza interferire con le rispettive normative nazionali. 3. I Programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica di Gibuti, in stretto coordinamento con i rispettivi Ministeri degli Affari Esteri e con le Autorita' competenti per la Sicurezza per gli aspetti relativi alle informazioni classificate. 4. Il presente Accordo potra' essere emendato o rivisto con il reciproco consenso, attraverso uno Scambio di Note tra le Parti, attraverso i canali diplomatici. 5. I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalita' indicate nell'Articolo 12 (Entrata in vigore) del presente Accordo.

Testo vigente dal 3 maggio 2022

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2022-04-14;39~accordo-art11 · fonte del testo