Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 5, comma 10, e 12, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nonche' del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 30 luglio 2010

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 20 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗ e ottobre 2025 ↗.

Corte costituzionale

28 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 96/2016

    Questione infondata
    6 maggio 2016

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, terzo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 53 e 97 della Costituzione, dal Trib…

    Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 · Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 53 cost.

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  • Sentenza n. 231/2015

    Questione inammissibile
    11 novembre 2015

    riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevate, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla…

    Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 · Art. 53 cost. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

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  • Sentenza n. 178/2015

    Illegittimità dichiarata
    23 luglio 2015

    Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, commi 1, 2- bis , 17, primo periodo, e 21, ultimo periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) e 16, comma 1, lett. b ) e c ), del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111), concernenti misure di contenimento della spesa nel settore del pubblico impiego, è ammissibile l'intervento della Confederazione indipendente sindacati europei (CSE), in quanto è soggetto firmatario, unitamente al sindacato ricorrente nel giudizio principale (FLP), della contrattazione rilevante nel giudizio a quo ed è, pertanto, titolare di un interesse qualificato. - Sulla necessaria non sovrapponibilità del petitum del giudizio a quo rispetto all'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, v. la citata sentenza n. 84/2006. - Sulla legittimazione a partecipare al giudizio incidentale di legittimità costituzionale, v., ex plurimis, le citate ordinanze allegate alle sentenze nn. 37/2015, 162/2014, 231/2013, 272/2012 e 349/2007.

    Art. 16 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 · Art. 1 Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti · Art. 36 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (9)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122~art1 · fonte del testo