[1]Articolo XV
[2]1. La Commissione stabilisce il luogo della sua sede. 2. La Commissione ha personalita' giuridica. Puo', in particolare, concludere contratti, acquistare beni mobili ed immobili e disporne.
Testo vigente dal 1 marzo 1974
[1]Articolo XV
[2]1. La Commissione stabilisce il luogo della sua sede. 2. La Commissione ha personalita' giuridica. Puo', in particolare, concludere contratti, acquistare beni mobili ed immobili e disporne.
Testo vigente dal 1 marzo 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1024~artxv · fonte del testo
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