[1]Articolo XI

[2]1. La Commissione cerchera' di concludere accordi e mantenere rapporti di lavoro con altre istituzioni internazionali che hanno obiettivi analoghi, in particolare con la FAO, al fine di assicurare una collaborazione ed un coordinamento efficace ed evitare i doppi impieghi. 2. La Commissione puo' invitare tutte le organizzazioni internazionali appropriate e i Governi di tutti gli Stati che, ai termini dell'art. XVII, possono diventare Parti alla convenzione, ma che non sono membri della Commissione, a farsi rappresentare da un osservatore alle sue sessioni, nonche' alle sessioni dei suoi organi sussidiari.

Testo vigente dal 1 marzo 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1024~artxi · fonte del testo