[1]Articolo XVI

[2]Le disposizioni della presente convenzione non si applicano ne' alle operazioni di pesca effettuate unicamente per scopi di ricerca scientifica da navi a tal fine autorizzate da una Parte contraente, ne' a quelle relative a pesca effettuata nel corso di tali operazioni. Il pesce pescato in tali circostanze non deve essere tuttavia ne' venduto, ne' esposto o offerto in vendita in violazione ad una raccomandazione della Commissione.

Testo vigente dal 1 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1024~artxvi · fonte del testo