ARTICOLO VI PERSONALITA' GIURIDICA Il Governo riconosce che l'Istituto e' una organizzazione internazionale con personalita' giuridica internazionale e capacita' di porre in essere gli atti giuridici necessari all'adempimento delle sue funzioni istituzionali e, in particolare, di concludere accordi, di stipulare contratti, di acquistare beni mobili ed immobili e di disporne, e di stare in giudizio nei casi in cui il Direttore Generale abbia rinunciato all'immunita' dalla giurisdizione.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;67~accordo-artvi · fonte del testo