[1]Articolo VI

[2]1. Per raggiungere gli obiettivi della presente convenzione, la Commissione e' incaricata di studiare tutte le risorse ittiologiche e biologiche della zona della convenzione. Questo studio comprendera' le ricerche sull'abbondanza, il ciclo biologico, la biometria e l'ecologia di tali risorse, nonche' lo studio del loro ambiente. Per effettuare tali ricerche la Commissione riunira', analizzera', pubblichera' e diffondera' con ogni adeguato mezzo le informazioni d'ordine statistico, biologico e le altre notizie scientifiche su tali risorse. 2. Per adempiere alle sue funzioni la Commissione utilizza, nella misura del possibile, i servizi tecnici e scientifici degli organismi ufficiali delle Parti contraenti nonche' le informazioni che tali organismi le forniscono. La Commissione puo' utilizzare, se lo riterra' necessario, altri servizi e informazioni e puo' altresi' intraprendere, nei limiti del suo bilancio supplementare, delle ricerche indipendenti destinate a completare le ricerche effettuate dai Governi e dalle istituzioni nazionali o da altri organismi internazionali. 3. Le Parti contraenti si impegnano a fornire, su richiesta della Commissione, tutte le informazioni disponibili, d'ordine statistico o di altro genere, di cui la Commissione potra' avere bisogno ai fini della presente convenzione.

Testo vigente dal 1 marzo 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1024~artvi · fonte del testo