[1]Articolo II

[2]Le disposizioni della presente convenzione non possono portare pregiudizio ai diritti, rivendicazioni o punti di vista delle Parti contraenti per quanto riguarda i limiti del mare territoriale o l'estensione della giurisdizione in materia di pesca, in conformita' con il diritto internazionale.

Testo vigente dal 1 marzo 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1024~artii · fonte del testo