In materia amministrativa, il Consiglio superiore:

  • 1)nomina ogni anno nel Consiglio d'amministrazione previsto dall'art. 20 il suo rappresentante, il quale:
  • a)assicura i rapporti con le Parti contraenti nell'intervallo fra l'una e l'altra sessione del Consiglio superiore;
  • b)controlla l'applicazione delle decisioni del Consiglio superiore;
  • c)rappresenta legalmente la Scuola;
  • d)presiede il Consiglio d'amministrazione;
  • 2)nomina il direttore della Scuola e ne fissa lo stato giuridico;
  • 3)determina ogni anno, su proposta dei Consigli d'ispezione, le necessita' di personale e regola con i Governi le questioni relative all'assegnazione o al comando dei professori, dei maestri e dei sorveglianti della Scuola, in modo che essi conservino i diritti di carriera e al trattamento di quiescenza garantiti dal loro stato giuridico nel Paese di origine e godano dei benefici concessi ai funzionari della loro categoria in servizio all'estero;
  • 4)stabilisce, all'unanimita', su proposta dei Consigli d'ispezione ed in base a norme armonizzate, lo statuto interno del corpo insegnante.

Testo vigente dal 8 marzo 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-01-03;102~art12 · fonte del testo