Il consiglio d'amministrazione:

  • 1)prepara il bilancio di previsione delle entrate e delle spese, lo sottopone al Consiglio superiore, ne controlla l'esecuzione ed elabora il rendiconto annuale;
  • 2)gestisce i beni ed averi della Scuola;
  • 3)ha cura che la Scuola funzioni nelle condizioni materiali e morali piu' favorevoli;
  • 4)assolve ogni altro incarico amministrativo che gli venga affidato dal Consiglio superiore.

Testo vigente dal 8 marzo 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-01-03;102~art21 · fonte del testo