Il direttore esercita le sue funzioni nel quadro del regolamento di cui all'art. 9, e delle disposizioni dell'art. 23. Gli e' specificamente affidato l'incarico di:

  • 1)coordinare gli studi; a tale scopo egli riunisce e presiede i Consigli dei professori secondo le modalita' che saranno stabilite dal regolamento generale;
  • 2)rendere operanti le direttive del Consiglio superiore e dei Consigli d'ispezione in materia didattica ed amministrativa;
  • 3)amministrare il personale della Scuola;
  • 4)dare esecuzione al bilancio di previsione delle entrate e delle spese sotto il controllo del Consiglio di amministrazione.

Testo vigente dal 8 marzo 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-01-03;102~art22 · fonte del testo