Consiglio superiore provvede all'applicazione della presente convenzione; a tal fine dispone dei necessari poteri di decisione in materia didattica, di bilancio ed amministrativa, nonche' per quanto riguarda il negoziato degli accordi di cui agli articoli 28, 29 e 30. Esso puo' costituire dei comitati incaricati di preparare le sue decisioni. Il Consiglio superiore stabilisce il regolamento generale delle Scuole. Ogni anno in base al progetto preparato dal Segretario Generale, il Consiglio superiore predispone un rapporto sul funzionamento delle Scuole e lo trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Testo vigente dal 23 marzo 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-03-06;151~art10 · fonte del testo