In materia didattica, il Consiglio superiore definisce l'orientamento degli studi e ne stabilisce l'organizzazione in particolare:

  • 1)su proposta del Consiglio d'ispezione competente, fissa i programmi e gli orari armonizzati per ogni anno di studio e per ogni sezione da esso istituita e impartisce direttive generali per la scelta dei metodi;
  • 2)provvede al controllo dell'insegnamento da parte dei Consigli d'ispezione;
  • 3)fissa l'eta' prescritta per l'ammissione ai vari cicli d'insegnamento; definisce le norme per il passaggio degli allievi alla classe superiore o al ciclo medio e, al fine di consentire loro in qualsiasi momento di proseguire gli studi nelle scuole nazionali: statuisce le condizioni alle quali sono convalidati gli anni di studio compiuti alla Scuola;
  • 4)organizza gli esami destinati a sanzionare il lavoro compiuto nella Scuola, ne fissa il regolamento, costituisce le Commissioni esaminatrici e rilascia i diplomi; fissa le prove di questi esami ad un livello sufficiente a rendere operanti le norme dell'art. 5; adotta la tabella di equivalenze prevista dal citato articolo.

Testo vigente dal 8 marzo 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-01-03;102~art11 · fonte del testo