Nel corso di riunioni periodiche nei Consigli, gli ispettori:

  • 1)confrontano le loro osservazioni in ordine al livello raggiunto dagli studi ed alla efficienza dei metodi didattici;
  • 2)impartiscono al direttore ed al corpo insegnante le direttive speciali stabilite in esito alle loro ispezioni;
  • 3)sottopongono al Consiglio superiore le proposte previste dagli articoli 11 e 12, ed eventualmente altre proposte tendenti alla revisione dei programmi e alla organizzazione degli studi;
  • 4)deliberano su proposta del direttore, al termine dell'anno scolastico, sull'ammissione degli allievi alla classe superiore.

Testo vigente dal 8 marzo 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-01-03;102~art17 · fonte del testo