Art. 13 (Regolamento)
di redazione dei documenti del Congresso 1. I documenti elaborati durante il Congresso, compresi i progetti di decisioni sottoposti all'approvazione del Congresso sono pubblicati in lingua francese dal Segretariato del Congresso. 2. A tal fine i documenti provenienti dalle delegazioni dei Paesi membri devono essere presentati in tale lingua, sia direttamente sia tramite i servizi di traduzioni addetti al Segretariato del Congresso. 3. Tali servizi, organizzati a proprie spese dai gruppi linguistici costituiti secondo le disposizioni pertinenti del Regolamento generale, possono anche tradurre documenti del Congresso nelle loro rispettive lingue.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
