di qualita' 1. Le due Amministrazioni organizzeranno dei controlli di qualita' da un capo all'altro utilizzando i seguenti metodi: - valutazione della qualita' effettuate dalle Amministrazioni postali (con mezzi come sistemi di monitoraggio e di localizzazione informatizzata, o controlli della qualita' del servizio organizzati dall'UPU, dalle Unioni ristrette o bilateralmente); - valutazioni esterne della qualita' effettuate da organizzazioni non postali. 2. Ciascuna Amministrazione porra' i risultati delle sue valutazioni di qualita' a disposizione dell'altra Amministrazione. 3. Le percentuali che figurano all'articolo 4 saranno paragonate con i risultati delle valutazioni di qualita' di cui dispongono le due Amministrazioni.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
