di qualita' 1. Le due Amministrazioni organizzeranno dei controlli di qualita' da un capo all'altro utilizzando i seguenti metodi: - valutazione della qualita' effettuate dalle Amministrazioni postali (con mezzi come sistemi di monitoraggio e di localizzazione informatizzata, o controlli della qualita' del servizio organizzati dall'UPU, dalle Unioni ristrette o bilateralmente); - valutazioni esterne della qualita' effettuate da organizzazioni non postali. 2. Ciascuna Amministrazione porra' i risultati delle sue valutazioni di qualita' a disposizione dell'altra Amministrazione. 3. Le percentuali che figurano all'articolo 4 saranno paragonate con i risultati delle valutazioni di qualita' di cui dispongono le due Amministrazioni.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~modello-art8 · fonte del testo