Art. 57 (Convenzione)
EMS 1. Il servizio EMS rappresenta il piu' rapido dei servizi postali con mezzi materiali. Esso consiste nel raccogliere, trasmettere e recapitare, in tempi estremamente brevi, corrispondenze, documenti o merci. 2. Il servizio EMS e' regolamentato sulla base di accordi bilaterali. Gli aspetti che non sono espressamente regolamentati da questi ultimi sono sottoposti alle disposizioni appropriate degli Atti dell'Unione. 3. Questo servizio deve nella misura del possibile, essere identificato da un logotipo del modello di seguito composto dai seguenti elementi: - un'ala arancione - caratteri EMS in blu - tre strisce orizzontali di colore rosso. Il logotipo puo' esser completato dal nome del servizio nazionale. 4. Le tariffe inerenti al servizio sono fissate dall'Amministrazione di origine in considerazione dei costi e dei fabbisogni del mercato.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
