Art. 11 (Convenzione)
preferenziali 1. Al di la' del limite minimo di tasse fissato all'articolo 6.2, le Amministrazioni postali hanno facolta' di concedere tasse ridotte, in base alla loro legislazione interna, per gli invii della postalettere impostati nel loro paese. In particolare, hanno la possibilita' di concedere tariffe preferenziali ai clienti con un importante traffico postale.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
