[1]1. Le norme della presente intesa entrano in vigore in pari data:

  • a)nell'ordinamento dello Stato, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che approva l'Intesa;
  • b)nell'ordinamento della Chiesa con la pubblicazione nel Notiziario della C.E.I. del decreto con il quale il Presidente della Conferenza medesima promulga l'Intesa.

[2]Roma, 26 gennaio 2005

[3]Il Ministro per i beni e le attivita' culturali Urbani

[4]Il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana card. Ruini

Testo vigente dal 5 maggio 2005

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-02-04;78~art9 · fonte del testo