Art. 1 — Definizioni e finalità

Agli effetti del presente regolamento, si intende per:

  • a)"decreto legislativo", il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
  • b)"Amministrazione della giustizia", il complesso degli uffici centrali e periferici del Ministero di grazia e giustizia e degli archivi notarili, nonche' l'insieme degli organi giudiziari facenti parte della giurisdizione ordinaria;
  • c)"dirigente responsabile", (( il dirigente generale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo o il magistrato ad esso equiparato));
  • d)"Autorita'", l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione. Il presente regolamento si applica ai sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione della giustizia rispondenti alle finalita' di dotare gli organi giudiziari ed ogni altra articolazione dell'Amministrazione di idonei supporti conoscitivi ed operativi intesi a potenziare i mezzi necessari per l'esercizio della giurisdizione, denominati "sistemi informativi automatizzati" negli articoli successivi.

Testo vigente dal 29 novembre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 novembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 10 gennaio 1995 al 29 novembre 2005. 4 parole tolte, 7 parole aggiunte.

c) "dirigente responsabile", il tolto: magistrato equiparato a dirigente generale di cui tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo aggiunto: o il magistrato ad esso equiparato;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-10-28;748~art1 · fonte del testo