Art. 2 — Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intendono per:
- a)«decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14;
- b)«Albo»: l'Albo degli amministratori giudiziari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo;
- c)«amministratore giudiziario»: il soggetto nominato dall'autorita' giudiziaria per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati;
- d)«Ministero»: il Ministero della giustizia.
Testo vigente dal 10 novembre 2015
