Art. 3 — Personale
Ai fini dell'attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo, il Ministro di grazia e giustizia adotta, su proposta del dirigente responsabile, d'intesa con l'Autorita', sentite le strutture centrali interessate ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili, un piano triennale di formazione da verificare annualmente, recante la indicazione delle relative modalita' di attuazione. Ai soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione incaricati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo di compiti di progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.
Testo vigente dal 10 gennaio 1995
