Ai fini del presente decreto:
- a)per 'legge' si intende la legge 23 dicembre 2014 n. 190;
- b)per 'uffici giudiziari' si intendono gli uffici di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, ad esclusione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102;
- c)per 'Conferenza permanente' si intende l'articolazione amministrativa cui sono attribuiti i compiti di cui all'articolo 4;
- d)per 'Ministero' si intende il Ministero della giustizia.
Testo vigente dal 27 agosto 2015
