Art. 1 — Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

  • a)per Autorita', l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione;
  • b)per Centro, il Centro tecnico previsto dall'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  • c)per Rete, la Rete unitaria della pubblica amministrazione;
  • d)per amministrazioni, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici nazionali, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
  • e)per soggetti che utilizzano la rete, le amministrazioni di cui alla lettera d) e gli altri soggetti pubblici e privati che ne hanno titolo legale o convenzionale;
  • f)per gestore, l'organismo incaricato della prestazione di uno o piu' specifici servizi;
  • g)per sicurezza, l'insieme delle misure volte ad assicurare l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza dei dati;
  • h)per servizi, servizi relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilita' della rete, regolati dai contrattiquadro e dai relativi atti esecutivi previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Testo vigente dal 27 aprile 1998

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-23;522~art1 · fonte del testo