Art. 1 — Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende:
- a)per Autorita', l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione;
- b)per Centro, il Centro tecnico previsto dall'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c)per Rete, la Rete unitaria della pubblica amministrazione;
- d)per amministrazioni, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici nazionali, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
- e)per soggetti che utilizzano la rete, le amministrazioni di cui alla lettera d) e gli altri soggetti pubblici e privati che ne hanno titolo legale o convenzionale;
- f)per gestore, l'organismo incaricato della prestazione di uno o piu' specifici servizi;
- g)per sicurezza, l'insieme delle misure volte ad assicurare l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza dei dati;
- h)per servizi, servizi relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilita' della rete, regolati dai contrattiquadro e dai relativi atti esecutivi previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Testo vigente dal 27 aprile 1998
