Art. 4 — Provvedimenti ministeriali
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 25 giugno 2010, n. 124.
Abrogato dal 19 agosto 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 25 giugno 2010, n. 124.
Abrogato dal 19 agosto 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 10 febbraio 1997 al 19 agosto 2010. 106 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali con proprio decreto provvede a:
tolto: a) recepire le direttive di natura esclusivamente tecnica relative alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;
tolto: b) recepire le schede tecniche di cui all'articolo 4 della direttiva;
tolto: c) determinare gli standards tecnici per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza e di controllo;
tolto: d) fissare i criteri e le modalita', sentito il Ministero del tesoro, per determinare i compensi che i competenti organi regionali potranno richiedere ai fornitori per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente regolamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GIUGNO 2010, N. 124
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-12-21;697~art4 · fonte del testo
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