Art. 5 — Registro nazionale
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 25 giugno 2010, n. 124.
Abrogato dal 19 agosto 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 25 giugno 2010, n. 124.
Abrogato dal 19 agosto 2010
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2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 10 febbraio 1997 al 19 agosto 2010. 272 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: E' istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali il Registro nazionale delle varieta' delle piante da frutto ammesse alla commercializzazione. I fornitori interessati a richiedere l'iscrizione di una varieta' al citato Registro presentano domanda corredata dei seguenti allegati:
tolto: a) copia della documentazione relativa alla descrizione della varieta' presentata per il brevetto in caso di varieta' gia' brevettata o in corso di brevettazione;
tolto: b) descrizione della varieta' secondo le normative dell'Unione internazionale per la protezione delle varieta' vegetali (U.P.O.V.) e comunque tale da rendere la varieta' sicuramente identificabile nel caso di varieta' non tutelata da brevetto;
tolto: c) una dichiarazione sottoscritta dal richiedente in cui viene indicato il luogo di conservazione del germoplasma e sottoscritta anche dal responsabile della conservazione nel caso in cui questo sia persona diversa dal richiedente. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali puo' delegare, con apposite convenzioni, senza oneri a carico del bilancio statale, la tenuta di detto registro a persone giuridiche di diritto pubblico che in base al proprio statuto esercitino esclusivamente funzioni di pubblico interesse, purche' la persona giuridica e i suoi membri non abbiano interessi personali circa la tenuta del registro. Il Registro contiene appositi capitoli nei quali sono iscritti, a cura del medesimo Ministero o delle persone giuridiche di diritto pubblico e privato da esso delegate, i fornitori ed i laboratori autorizzati. Con decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali viene determinato l'ammontare dei diritti da porre a carico dei richiedenti l'iscrizione al registro e le relative modalita' di versamento. L'ammontare dei diritti dovra' coprire tutti gli oneri necessari all'istituzione ed alla tenuta del suddetto Registro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GIUGNO 2010, N. 124
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-12-21;697~art5 · fonte del testo
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