Art. 5 — Provvedimenti ministeriali
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 124.
Abrogato dal 18 agosto 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 124.
Abrogato dal 18 agosto 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 1997 al 18 agosto 2011. 98 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali con proprio decreto provvede a:
tolto: a) recepire le direttive di natura esclusivamente tecnica relative alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;
tolto: b) recepire le schede tecniche di cui all'articolo 4 della direttiva;
tolto: c) determinare gli standards tecnici per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza e di controllo;
tolto: d) fissare i criteri e le modalita' per determinare i compensi che i competenti organi regionali potranno richiedere ai fornitori per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente regolamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 124
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-12-21;698~art5 · fonte del testo
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