Art. 1 — Campo di applicazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 25 giugno 2010, n. 124.
Abrogato dal 19 agosto 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 25 giugno 2010, n. 124.
Abrogato dal 19 agosto 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 10 febbraio 1997 al 19 agosto 2010. 111 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai fini della commercializzazione, nell'Unione europea, dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto e delle piante destinate alla produzione di frutti, loro ibridi, generi e specie enumerati nell'allegato, nonche' ai portainnesto e ad altre parti di piante di altri generi e specie o ai loro ibridi qualora vi siano innestati o debbano essere innestati materiali di uno dei generi o delle specie suddetti. Ai fini del presente regolamento la direttiva 92/34/CEE, del Consiglio del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante destinate alla produzione di frutti, e' denominata nel prosieguo "direttiva".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GIUGNO 2010, N. 124
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-12-21;697~art1 · fonte del testo
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