Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 agosto 2010

Confronto con la versione in vigore dal 10 febbraio 1997 al 19 agosto 2010. 182 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: I servizi fitosanitari regionali, istituiti con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, svolgono le seguenti funzioni:

tolto: a) applicazione sul territorio delle direttive relative alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

tolto: b) controlli anche a campione, oggetto della direttiva, presso la aziende dei fornitori e le relative autorizzazioni per l'accreditamento dei fornitori e per il rilascio del documento di commercializzazione;

tolto: c) vigilanza sul territorio ai fini dell'applicazione della direttiva;

tolto: d) accreditamento dei laboratori che intendono effettuare analisi relative ai requisiti di qualita' delle produzioni vivaistiche, nonche' le ispezioni nei laboratori autorizzati per verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione;

tolto: e) comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali delle autorizzazioni concesse per l'accreditamento dei fornitori e dei laboratori nonche' delle relative revoche. Per lo svolgimento dei compiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, i servizi fitosanitari regionali si possono avvalere del personale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GIUGNO 2010, N. 124

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-12-21;697~art3 · fonte del testo