Art. 11 — Spese connesse all'operazione
Sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione, incluse le spese sostenute dalla pubblica amministrazione, purche' previste dall'operazione stessa e approvate dall'Autorita' di gestione o sotto la sua responsabilita', ivi comprese quelle di valutazione, rendicontazione, controllo, monitoraggio, informazione e pubblicita' dell'operazione medesima. Sono ammissibili le spese sostenute per la costituzione e il funzionamento del gruppo europeo di cooperazione territoriale di cui all'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1059. Nell'ambito dell'attuazione di un'operazione, gli importi liquidati dalla pubblica amministrazione, ai sensi della disciplina vigente, in relazione agli inadempimenti da parte di un beneficiario o di un aggiudicatario di un contratto pubblico degli obblighi contributivi ovvero tributari, costituiscono spesa ammissibile, nei limiti del contributo pubblico massimo ammissibile riconosciuto al beneficiario e senza pregiudizio per l'azione di responsabilita' nei confronti dei soggetti inadempienti.
Testo vigente dal 8 maggio 2025
