Art. 11 — Onere della prova
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 11 luglio 2003, n. 284.
Abrogato dal 7 novembre 2003
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 11 luglio 2003, n. 284.
Abrogato dal 7 novembre 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 1996 al 7 novembre 2003. 81 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Qualora l'Autorita', ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto, disponga che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicita', il responsabile del procedimento comunica tale provvedimento alle parti, indicando gli elementi di prova richiesti, la motivazione della richiesta stessa e il termine per la produzione della prova. Il responsabile del procedimento comunica alle parti diverse dal soggetto che ha prodotto la prova le risultanze dell'incombente istruttorio; le parti stesse possono presentare controdeduzioni entro dieci giorni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 2003, N. 284
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-10;627~art11 · fonte del testo
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