Art. 12 — Aggiornamento del preventivo e del budget direzionale

Entro il 31 luglio l'aggiornamento del preventivo e' approvato dal consiglio sulla base delle risultanze del bilancio dell'esercizio precedente e tenendo conto dei maggiori proventi, nonche' dei provvedimenti di aggiornamento del budget direzionale di cui all'articolo 8, disposti in corso d'anno ai sensi del comma 3. Il provvedimento di aggiornamento del preventivo di cui al comma 1 e' accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'aggiornamento del budget direzionale di cui all'allegato B, a seguito di variazioni comportanti maggiori oneri complessivi nella gestione corrente, e' approvato dalla giunta a condizione che sia assicurata la sua copertura mediante la previsione di proventi di pari importo. Per le variazioni che non comportano maggiori oneri complessivi, l'aggiornamento e' disposto con provvedimento del segretario generale, su proposta dei responsabili delle aree organizzative.

Testo vigente dal 16 dicembre 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-02;254~art12 · fonte del testo