Art. 6 — Termini del procedimento
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 11 luglio 2003, n. 284.
Abrogato dal 7 novembre 2003
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 11 luglio 2003, n. 284.
Abrogato dal 7 novembre 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 1996 al 7 novembre 2003. 149 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il termine per la conclusione del procedimento e' di settantacinque giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta. Nei casi previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, il termine inizia a decorrere dal giorno del ricevimento della richiesta regolarizzata o completata. Il termine e' prorogato una sola volta di novanta giorni quando:
tolto: a) siano disposte, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, perizie, analisi economiche o consultazioni di esperti ovvero siano richieste informazioni o documenti;
tolto: b) l'Autorita' richieda all'operatore pubblicitario, ai sensi dell'articolo 11, di fornire prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicita'. Nel caso di richiesta di parere del Garante si applica l'articolo 13. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 14, l'Autorita' disponga la sospensione del procedimento, i termini di cui al comma 1 restano sospesi in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina e, comunque, per un periodo non superiore a trenta giorni, stabilito dall'Autorita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 2003, N. 284
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-10;627~art6 · fonte del testo
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