Art. 1 — Definizioni
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 11 luglio 2003, n. 284.
Abrogato dal 7 novembre 2003
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 11 luglio 2003, n. 284.
Abrogato dal 7 novembre 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 1996 al 7 novembre 2003. 60 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Ai fini del presente regolamento si intende:
tolto: a) per decreto, il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
tolto: b) per Autorita', l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
tolto: c) per Garante, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 2003, N. 284
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-10;627~art1 · fonte del testo
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