Art. 10 — Onere della prova
Se l'Autorita', ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo, dispone che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicita', il responsabile del procedimento comunica tale provvedimento alle parti, indicando gli elementi di prova richiesti, la motivazione della richiesta stessa ed il termine per la produzione della prova.
Testo vigente dal 23 ottobre 2003
