E RICUSAZIONE DELLA SCELTA 1. L'assistibile che revoca la scelta ne da' comunicazione alla competente Azienda. Contemporaneamente alla revoca l'assistibile deve effettuare una nuova scelta che, ai fini assistenziali, ha effetto immediato. 2. In applicazione del disposto di cui all'art. 8 - 1 comma - lett.
- b)dei decreti di riordino (502/92 e 517/93) le scelte di cui all'art. 26 - c.7 riferite ai soggetti in eta' compresa tra i 6 e i 9 anni possono essere revocate, per essere attribuite al medico di medicina generale, nel corso dell'anno, solo previa domanda, da parte dei genitori adeguatamente motivata, sentito il Comitato consultivo di Azienda. Qualora tale organismo non si pronunci entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda essa si intende accolta. 3. Il medico che non intenda prestare la propria opera in favore di un assistibile puo' in ogni tempo ricusare la scelta dandone comunicazione alla competente Azienda. Tale revoca deve essere motivata da eccezionali ed accertati motivi di incompatibilita' ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), d.leg.vo 502/92 o per trasferimento dell'assistito. Tra i motivi della ricusazione as- sume particolare importanza la turbativa del rapporto di fiducia. Agli effetti assistenziali la ricusazione decorre dal 16 giorno successivo alla sua comunicazione. 4. Non e' consentita la ricusazione quando nel Comune non sia operante altro medico, salvo che ricorrano eccezionali motivi di incompatibilita' da accertarsi da parte del Comitato di Azienda di cui all'art. 11.
Testo vigente dal 5 dicembre 1996
