DEL MEDICO ALLA AZIENDA
- 1)Il pediatra di famiglia e' tenuto a comunicare sollecitamente alla Azienda competente ogni eventuale variazione che intervenga nelle notizie fornite con la domanda di partecipazione alle graduatorie di cui all'art. 2 nonche' l'insorgere di situazioni d'incompatibilita' previste dall'art. 4, o con la dichiarazione di cui al comma successivo.
- 2)In ogni caso la Azienda competente o la Regione puo' richiedere annualmente al pediatra una dichiarazione da rilasciare entro un termine non inferiore a 15 gg., attestante la sua situazione soggettiva professionale con particolare riferimento alle notizie aventi riflesso sulle incompatibilita', le limitazioni del massimale, la corresponsione dell'indennita' di piena disponibilita'. Il pediatra nella cui posizione soggettiva non siano intervenute modificazioni, non e' tenuto a inviare la richiesta dichiarazione salvo quella richiesta per la prima volta dopo la pubblicazione dell'Accordo Nazionale.
- 3)Il pediatra e' altresi' tenuto a soddisfare le richieste di informazioni previste dall'art. 24, lettera C), della legge n. 730/1983.
- 4)Salvo modalita' diverse concordate a livello regionale, in caso di astensione dell'attivita' assistenziale, in dipendenza di agitazioni sindacali proclamate dalle OO.SS. Mediche rappresentative della pediatria convenzionata, il pediatra e' tenuta a dare comunicazione scritta alla USSL di iscrizione l'eventuale non adesione all'agitazione entro 24 ore dall'inizio dell'agitazione. La mancata comunicazione comporta la trattenuta del compenso relativo al periodo di astensione dall'attivita' convenzionata.
Testo vigente dal 5 dicembre 1996
