Art. 69
All'articolo 104 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)Al comma 2 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Tale obbligo non sussiste per i segnali a validita' zonale.";
- b)Al comma 4 le parole: "devono essere posti dove inizia il divieto o l'obbligo;" sono soppresse;
- c)Al comma 5 in fine il segno di interpunzione <punto> e' soppresso e sono aggiunte le seguenti parole: ", eccetto i casi in cui la prescrizione non finisca in corrispondenza di una intersezione.";
- d)Al comma 6 la parola: "ECCETTO" e' sostituita dalla seguente: "eccetto".
Testo vigente dal 4 dicembre 1996
