Art. 53
1. All'articolo 65 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)Al comma 1:
- A)le parole: ",quando sono realizzati a raso," sono soppresse;
- B)alla lettera a) prima della parola: "trasversali" e' inserita la seguente: "attraversamenti";
- C)alla lettera b) prima della parola: "longitudinali" e' inserita la seguente: "occupazioni";
- D)la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) misti se si verificano entrambe le condizioni precedenti.";
- b)Il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni deve tenere conto della sicurezza e fluidita' della circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e dell'occupazione medesimi, nonche' della possibilita' di ampliamento della sede stradale. In ogni caso sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.".
Testo vigente dal 4 dicembre 1996
