1. All'articolo 65 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)Al comma 1:
  • A)le parole: ",quando sono realizzati a raso," sono soppresse;
  • B)alla lettera a) prima della parola: "trasversali" e' inserita la seguente: "attraversamenti";
  • C)alla lettera b) prima della parola: "longitudinali" e' inserita la seguente: "occupazioni";
  • D)la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) misti se si verificano entrambe le condizioni precedenti.";
  • b)Il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni deve tenere conto della sicurezza e fluidita' della circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e dell'occupazione medesimi, nonche' della possibilita' di ampliamento della sede stradale. In ogni caso sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.".

Testo vigente dal 4 dicembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610~art53 · fonte del testo