Art. 30
All'articolo 36 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)Al comma 5 dopo le parole: "dei dispositivi" e' aggiunta la seguente: "retroriflettenti";
- b)Al comma 6 dopo le parole: "mezzi segnaletici rifrangenti" sono aggiunte le seguenti: "o in loro sostituzione, possono essere impiegati dispositivi luminosi a luce gialla."; la parola: "durante" e' sostituita dalla seguente: "Durante";
- c)Al comma 8 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "E' consentito l'impiego di torce a vento da parte degli organi di polizia stradale in situazioni di emergenza in condizioni di scarsa visibilita'.";
- d)Il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. I dispositivi luminosi di cui ai commi 6, 7 e 8 sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici.".
Testo vigente dal 4 dicembre 1996
