All'articolo 36 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)Al comma 5 dopo le parole: "dei dispositivi" e' aggiunta la seguente: "retroriflettenti";
  • b)Al comma 6 dopo le parole: "mezzi segnaletici rifrangenti" sono aggiunte le seguenti: "o in loro sostituzione, possono essere impiegati dispositivi luminosi a luce gialla."; la parola: "durante" e' sostituita dalla seguente: "Durante";
  • c)Al comma 8 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "E' consentito l'impiego di torce a vento da parte degli organi di polizia stradale in situazioni di emergenza in condizioni di scarsa visibilita'.";
  • d)Il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. I dispositivi luminosi di cui ai commi 6, 7 e 8 sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici.".

Testo vigente dal 4 dicembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610~art30 · fonte del testo