- Sperimentazione L'Istituto in particolare: - promuove l'elaborazione e l'attuazione di progetti di sperimentazione didattica nelle scuole di ogni ordine e grado esistenti nella regione; - assicura consulenza ed assistenza tecnico-scientifica che venga richiesta in merito alle iniziative di sperimentazione sul piano delle innovazioni degli ordinamenti e delle strutture scolastiche e di quelle metodologico-didattiche che si attuano nel territorio della regione; - esprime parere tecnico sui programmi di sperimentazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31/V/1974, numero 419; - esprime al Ministero della pubblica istruzione parere circa il riconoscimento di scuole sperimentali richieste da plessi, circoli o istituti che, per almeno un quinquennio, abbiano attuato programmi di sperimentazione nell'ambito delle ipotesi previste al riguardo dell'articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 31/V/1974, numero 419; - attua indagini conoscitive sulle iniziative di sperimentazione allo scopo di valutarne la concreta validita' scientifica nell'ambito delle finalita' e delle competenze di cui al precedente articolo 4.

Testo vigente dal 20 agosto 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-25;606~art5 · fonte del testo