- ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO Con riferimento ai punti 4 e 5 dell'art. 2, l'istituto:
- 1)organizza ed attua, sia a livello regionale regionale che a livello distrettuale e di scuole, previa accordo con gli organi interessati, iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola;
- 2)promuove le iniziative di aggiornamento programmate a livello distrettuale e collabora alla loro organizzazione;
- 3)assicura l'assistenza tecnico-scientifica alle attivita' di aggiornamento sia in fase di progettazione che in fase di attuazione;
- 4)tramite la conferenza dei presidenti formula proposte di aggiornamento a livello interregionale e nazionale.
Testo vigente dal 20 agosto 1988
