- ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO Con riferimento ai punti 4 e 5 dell'art. 2, l'istituto:

  • 1)organizza ed attua, sia a livello regionale regionale che a livello distrettuale e di scuole, previa accordo con gli organi interessati, iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola;
  • 2)promuove le iniziative di aggiornamento programmate a livello distrettuale e collabora alla loro organizzazione;
  • 3)assicura l'assistenza tecnico-scientifica alle attivita' di aggiornamento sia in fase di progettazione che in fase di attuazione;
  • 4)tramite la conferenza dei presidenti formula proposte di aggiornamento a livello interregionale e nazionale.

Testo vigente dal 20 agosto 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;605~art6 · fonte del testo