Art. 1 — Definizioni
Ai fini del presente regolamento l'espressione:
- a)"Ministro" e "Ministero dell'industria" indicano rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- b)"camera di commercio" indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- c)"legge n. 580" indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- d)"ufficio" indica l'ufficio del registro delle imprese;
- e)"modello" indica il modello obbligatorio anche informatico;
- f)((IL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 588 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA)).
- g)((IL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 588 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA)).
- h)"REA" indica il repertorio delle notizie economiche e amministrative.
Testo vigente dal 9 dicembre 2000
