Art. 7 — Registro delle imprese
Il registro delle imprese, tenuto secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'industria, e' unico e comprende le sezioni speciali. Nel registro delle imprese sono iscritti:
- a)i soggetti previsti dalla legge e in particolare:
- 1)gli imprenditori di cui all'art. 2195 del codice civile;
- 2)le societa' di cui all'art. 2200 del codice civile;
- 3)i consorzi di cui all'art. 2612 del codice civile e le societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile;
- 4)i gruppi europei di interesse economico di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
- 5)gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attivita' commerciale, di cui all'art. 2201 del codice civile;
- 6)le societa' che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218;
- 7)gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile;
- 8)i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile;
- 9)le societa' semplici di cui all'art. 2251 del codice civile;
- b)gli atti previsti dalla legge. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 588)). (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 588)). La bollatura e la numerazione dei libri e delle scritture contabili obbligatori previsti dall'art. 2214 del codice civile sono memorizzate nel registro delle imprese a fini di mera ricognizione dell'avvenuta formalita'. La bollatura e la numerazione eseguite dal notaio sono comunicate all'ufficio entro il mese successivo. La numerazione di ogni libro o scrittura contabile e' progressiva per ciascun imprenditore ad eccezione dei libri-giornale sezionali per i quali ogni libro ha numerazione separata e progressiva. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 588)).
Testo vigente dal 6 dicembre 2000
