Art. 1 — Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a)camera di commercio: la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b)diritti di segreteria: i diritti di segreteria per atti o servizi connessi alla gestione del registro delle imprese e degli altri ruoli, registri e albi e in genere per i servizi adottati o resi dalle camere di commercio, come determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
- c)registro delle imprese: il registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
- d)ufficio del registro delle imprese: l'ufficio della camera di commercio per la tenuta del registro delle imprese e del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
Testo vigente dal 16 dicembre 2010
