Art. 1 — Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a)«camera di commercio»: la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b)«registro delle imprese»: il registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- c)«ufficio del registro delle imprese»: l'ufficio della camera di commercio per la tenuta del registro delle imprese e del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);
- d)«giudice del registro»: il giudice delegato a vigilare sulla tenuta del registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile e dell'articolo 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- e)«conservatore»: il conservatore di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- f)«commissione provinciale per l'artigianato»: la commissione di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- g)«cancellazione»: l'annotazione nel registro delle imprese della cessazione dell'impresa o del fatto estintivo della societa'.
Testo vigente dal 4 ottobre 2004
