Art. 1 — Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per: "Ministro dell'industria" il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; "Ministero dell'industria" il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; "Camera di commercio" la camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura; "Registro delle imprese" il registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; "REA" il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; "Ufficio del registro delle imprese" l'ufficio della camera di commercio per la tenuta del registro delle imprese e del REA; "Commissione provinciale per l'artigianato" la commissione di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443; "Albo delle imprese artigiane" l'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; "Unioncamere" l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Testo vigente dal 21 novembre 2000
