(( 1. La lettera A) del punto IV dell'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' sostituita dalla seguente:)) Il punto D) dell'allegato 7 al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' sostituito dal seguente: "D) Tuberi-seme di patate. 1. I tuberi-seme di base devono soddisfare le seguenti condizioni:

  • a)all'atto della ispezione ufficiale in campo la percentuale numerica di piante affette da gamba nera (Erwinia caratovora) non deve essere superiore a: 0 per la categoria base, classe S; 0,5 per la categoria base, classe SE; 1,0 per la categoria base, classe E;
  • b)nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante non conformi alla varieta' e di piante di varieta' estranee, non deve essere superiore a: 0 per la categoria base, classe S; 0,1 per la categoria base, classe SE; 0,2 per la categoria base, classe E;
  • c)nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi o leggere non deve essere superiore a: 1 per la categoria base, classe S; 2 per la categoria base, classe SE; 3 per la categoria base, classe E. 2. I tuberi-seme certificati, devono soddisfare le seguenti condizioni:
  • a)all'atto dell'ispezione ufficiale in campo la percentuale numerica di piante colpite da gamba nera (Erwinia caratovora), non deve essere superiore a: 1,5 per la categoria certificata, classe A; 2,0 per la categoria certificata, classe B;
  • b)nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante non conformi alla varieta' e di piante di varieta' estranee, non deve essere superiore a: 0,4 per la categoria certificata, classe A; 0,5 per la categoria certificata, classe B;
  • c)nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi non deve essere superiore a: 7% per la categoria certificata, classe A; 10% per la categoria certificata, classe B. Non si tiene conto dei mosaici leggeri, cioe' semplici decolorazioni senza deformazioni delle foglie. 3. Nel valutare la discendenza di una varieta' affetta da virosi cronica, non si tiene conto dei sintomi leggeri causati dal virus considerato. 4. Le tolleranze previste nei punti 1- c), 2- c) e 3 sono applicabili soltanto alle virosi causate da virus diffusi in Europa. 5. Il campo di produzione non e' contaminato da Globodera rostochiensis Woll e Dytilenchus destructor. 6. La coltura e' esente da:
  • a)Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.;
  • b)Corynebacterium sepedonicum (Spieck e Kotth.) Skapt. e Burkh".

Testo vigente dal 24 novembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 novembre 1994

Confronto con la versione in vigore dal 15 ottobre 1994 al 24 novembre 1994. 330 parole tolte, 8 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Ilaggiunto: 1. La lettera A) del punto IV dell'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' tolto: sostituito dal seguente: "IV. MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE COSTITUITI DA TUBERI, BULBI, RIZOMI E SIMILI

tolto: A) Patate Specie Categoria - - Solanum tuberosum L......... di base /S /SE /E e certificate /A /B 1. Tolleranza per impurita', difetti e malattie di tuberi-seme di patate:

tolto: a) presenza di terra e di corpi estranei: 2% del peso;

tolto: b) marciume secco e marciume umido, purche' non siano causati da Synchytrium endobioticum, Corynebacterium sepedonicum o Pseudomonas solanacearum: 1% del peso;

tolto: c) difetti esterni (ad esempio, tuberi difformi o con ammaccature o spaccature): 3% del peso;

tolto: d) scabbia comune: tuberi colpiti su una superficie superiore a un terzo: 5% del peso. Totale delle tolleranze per i punti da b) a d): 6% del peso. 2. I tuberi-seme di patate sono esenti da Globodera rostochiensis, Dytilenchus destructor, Corynebacterium sepedonicum e Pseudomonas solanacearum, Synchytrium endobioticum. 3. Sono vietati i trattamenti con prodotti inibenti la facolta' germinativa. 4. Gli imballaggi e gli involucri devono essere nuovi e puliti; i contenitori devono essere puliti. 5. I tuberi-seme di patate devono avere un calibro tale da non passare attraverso una maglia quadra di 28 mm di lato; per le varieta' la cui lunghezza e' in media almeno pari al doppio della lunghezza massima, la maglia quadra non deve avere meno di 25 mm di lato. Per i tuberi-seme che passano attraverso una maglia quadra di 35 mm di lato, i limiti inferiori e superiori del calibro sono espressi in multipli di 5. Lo scarto massimo di calibro dei tuberi di una partita deve essere tale che la differenza di dimensioni tra le due maglie quadre utilizzate, non superi i 20 mm di lato. Tale scarto massimo puo' essere ampliato fino a 30 mm nei casi fissati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Una partita non deve contenere piu' del 3% in peso dei tuberi con un calibro inferiore a quello minimo, ne' piu' del 3% in peso di tuberi con calibro superiore a quello massimo indicato". aggiunto: sostituita dalla seguente: Il punto D) dell'allegato 7 al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-08-08;576~art3 · fonte del testo