Art. 3
(( 1. La lettera A) del punto IV dell'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' sostituita dalla seguente:)) Il punto D) dell'allegato 7 al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' sostituito dal seguente: "D) Tuberi-seme di patate. 1. I tuberi-seme di base devono soddisfare le seguenti condizioni:
- a)all'atto della ispezione ufficiale in campo la percentuale numerica di piante affette da gamba nera (Erwinia caratovora) non deve essere superiore a: 0 per la categoria base, classe S; 0,5 per la categoria base, classe SE; 1,0 per la categoria base, classe E;
- b)nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante non conformi alla varieta' e di piante di varieta' estranee, non deve essere superiore a: 0 per la categoria base, classe S; 0,1 per la categoria base, classe SE; 0,2 per la categoria base, classe E;
- c)nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi o leggere non deve essere superiore a: 1 per la categoria base, classe S; 2 per la categoria base, classe SE; 3 per la categoria base, classe E. 2. I tuberi-seme certificati, devono soddisfare le seguenti condizioni:
- a)all'atto dell'ispezione ufficiale in campo la percentuale numerica di piante colpite da gamba nera (Erwinia caratovora), non deve essere superiore a: 1,5 per la categoria certificata, classe A; 2,0 per la categoria certificata, classe B;
- b)nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante non conformi alla varieta' e di piante di varieta' estranee, non deve essere superiore a: 0,4 per la categoria certificata, classe A; 0,5 per la categoria certificata, classe B;
- c)nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi non deve essere superiore a: 7% per la categoria certificata, classe A; 10% per la categoria certificata, classe B. Non si tiene conto dei mosaici leggeri, cioe' semplici decolorazioni senza deformazioni delle foglie. 3. Nel valutare la discendenza di una varieta' affetta da virosi cronica, non si tiene conto dei sintomi leggeri causati dal virus considerato. 4. Le tolleranze previste nei punti 1- c), 2- c) e 3 sono applicabili soltanto alle virosi causate da virus diffusi in Europa. 5. Il campo di produzione non e' contaminato da Globodera rostochiensis Woll e Dytilenchus destructor. 6. La coltura e' esente da:
- a)Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.;
- b)Corynebacterium sepedonicum (Spieck e Kotth.) Skapt. e Burkh".
Testo vigente dal 24 novembre 1994
