Art. 13
All'articolo 25 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. - Durante tutte le operazioni di produzione dei tuberi-seme, inclusa la calibratura, il magazzinaggio, il trattamento e il trasporto, devono essere adottate, per ragioni fitosanitarie, misure idonee a separare i tuberi-seme dalle altre patate. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, stabilisce le modalita' di applicazione del presente comma.".
Testo vigente dal 9 agosto 2001
